Questa è una nota informativa rivolta a studenti, ex studenti e soggetti interessati. La questione del riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dall’Università Popolare degli Studi di Milano continua a suscitare interesse tra studenti, laureati, professionisti e operatori del settore della formazione superiore.
Nel corso degli anni, la posizione dell’istituzione è stata oggetto di interlocuzioni ministeriali, iniziative parlamentari, procedimenti amministrativi e controversie giudiziarie, che hanno contribuito a delineare un quadro articolato, nel quale assumono particolare importanza la natura giuridica dell’ente, il significato dei provvedimenti ministeriali e la distinzione tra esistenza di un titolo di studio e sua efficacia per specifiche finalità.
Nell’ambito di tale dibattito, sono stati recentemente diffusi online due documenti di particolare interesse: un testo presentato come sentenza del Tribunale Ordinario dell’Aquila del 2026 e una documentazione riferita all’interrogazione parlamentare n. 5-06902, presentata alla Camera dei deputati il 6 novembre 2015.
La presente nota intende illustrarne i contenuti principali, senza anticipare valutazioni definitive sulla provenienza e sull’efficacia giuridica dei documenti pubblicati.
Il documento relativo al Tribunale Ordinario dell’Aquila
Il primo documento riguarda una controversia civile nella quale un cliente avrebbe contestato la legittimità dell’attività professionale svolta dal proprio avvocato, regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del titolo di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università Popolare degli Studi di Milano.

Secondo la ricostruzione pubblicata, il cliente avrebbe sostenuto che il titolo fosse falso, inesistente o comunque privo di efficacia nell’ordinamento italiano, chiedendo conseguentemente la restituzione dei compensi professionali e il risarcimento dei danni.
Il documento attribuisce al Tribunale il rigetto delle domande, sulla base di una distinzione tra tre questioni giuridiche: l’eventuale falsità materiale di un documento, il riconoscimento di un titolo accademico nell’ordinamento italiano e la legittimità dell’esercizio di una professione regolamentata.
Il principio esposto è che la mancata appartenenza di un’istituzione al sistema universitario nazionale non dimostra, da sola, la falsità materiale dei documenti dalla stessa rilasciati.
Un ulteriore elemento riguarda la posizione del professionista convenuto, del quale viene riferita la regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano. Secondo il testo, non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di provvedimenti idonei a privarlo dello status professionale, né sarebbero stati provati specifici inadempimenti o danni riconducibili alle circostanze contestate.
La ricostruzione è consultabile al seguente indirizzo:
SENTENZA TRIBUNALE DELL’AQUILA – R.G. NOP/2026
L’interrogazione parlamentare n. 5-06902
Il secondo documento riguarda l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06902, presentata dal deputato Giovanni Sanga il 6 novembre 2015, durante la XVII legislatura.
L’iniziativa parlamentare affrontava la situazione degli studenti che avevano frequentato l’Università Popolare degli Studi di Milano confidando nella documentazione ministeriale del 2011 e nelle informazioni pubblicate dall’istituzione.
Il punto centrale dell’interrogazione era rappresentato dalla tutela della buona fede e del legittimo affidamento degli studenti, anche alla luce delle contestazioni ministeriali successivamente intervenute.
Veniva chiesto al Governo di valutare eventuali iniziative risolutive per le situazioni pregresse e per prevenire analoghe problematiche nel settore delle università popolari.
Nella documentazione successivamente diffusa online, presentata come risposta parlamentare, vengono inoltre sviluppate considerazioni sulla posizione dell’allora Sottosegretario Guido Viceconte, sui poteri di firma attribuitigli e sulla presa d’atto ministeriale n. 313/11 del 14 ottobre 2011.

Il testo richiama altresì i rapporti dell’istituzione con università estere e alcuni accordi di collaborazione con enti pubblici, fra cui lo Stato Maggiore della Difesa, in materia di tirocini e attività formative.
Il materiale è disponibile al seguente indirizzo:
Interrogazione a risposta in Commissione alla Camera dei deputati n. 5-06902

Il significato della presa d’atto ministeriale del 2011
Un elemento ricorrente in entrambe le pubblicazioni è il riferimento alla presa d’atto MIUR n. 313/11 del 14 ottobre 2011.
Il provvedimento rappresenta uno dei principali punti di riferimento della controversia amministrativa relativa all’Università Popolare degli Studi di Milano.
L’istituzione ha richiamato nel tempo tale documentazione per sostenere la propria posizione nell’ambito dell’istruzione superiore internazionale, distinguendola da quella delle università appartenenti all’ordinamento italiano.
La questione giuridica riguarda, tuttavia, gli effetti concretamente attribuibili alla presa d’atto.
Su questo punto assumono rilievo anche le successive pronunce della giustizia amministrativa. In particolare, il Consiglio di Stato, nella decisione relativa al ricorso R.G. 2368/2021, ha richiamato la sentenza del TAR Lazio n. 4338/2019, secondo cui la presa d’atto non costituisce, di per sé, un’autorizzazione al rilascio di titoli accademici validi in Italia.
Ne consegue che l’esistenza del provvedimento ministeriale e la sua eventuale persistente efficacia devono essere valutate separatamente dall’attribuzione automatica del valore legale ai titoli di studio.
Titolo di studio, riconoscimento accademico e accesso alle professioni
Per studenti ed ex studenti, uno degli aspetti più importanti riguarda la distinzione tra il possesso materiale di un titolo e la possibilità di utilizzarlo per determinate finalità.
La documentazione relativa a un percorso formativo, il riconoscimento accademico, l’accesso ai concorsi pubblici e l’ammissione alle professioni regolamentate non costituiscono necessariamente situazioni equivalenti.
La Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata dall’Italia con legge n. 148 del 2002, disciplina principi e procedure riguardanti il riconoscimento delle qualifiche dell’istruzione superiore. Non comporta, tuttavia, l’automatica equipollenza di qualsiasi titolo a una laurea italiana.
Per questa ragione, la spendibilità di una qualificazione deve essere verificata in relazione alla specifica finalità perseguita e alle competenze delle autorità chiamate a valutarla.
Analogamente, eventuali convenzioni formative o collaborazioni istituzionali devono essere considerate per il loro effettivo oggetto, senza confonderle con provvedimenti generali di accreditamento universitario.
La circolazione dei documenti richiamati rappresenta un’occasione per approfondire una vicenda che ha interessato numerosi soggetti nel corso degli anni.

È importante, tuttavia, evitare conclusioni automatiche, sia in senso favorevole sia in senso sfavorevole, fondate esclusivamente su singoli documenti o su interpretazioni non accompagnate dalla verifica delle fonti.
Gli studenti e gli ex studenti interessati a utilizzare il proprio titolo per proseguire gli studi, partecipare a concorsi, accedere a professioni regolamentate o ottenere specifici riconoscimenti dovrebbero acquisire informazioni direttamente dalle amministrazioni e dalle istituzioni competenti.
Particolare attenzione merita anche la conservazione della documentazione relativa al percorso formativo, agli esami sostenuti, ai titoli rilasciati e alle eventuali comunicazioni amministrative ricevute.
Tale documentazione può assumere rilievo nella valutazione delle singole posizioni, che non necessariamente coincidono sotto il profilo giuridico.

Sul valore legale
I due documenti recentemente diffusi contribuiscono a riportare l’attenzione su una questione complessa, nella quale si intrecciano diritto amministrativo, istruzione superiore, riconoscimento dei titoli, tutela dell’affidamento e accesso alle professioni.
La loro lettura offre spunti di approfondimento, ma richiede di contestualizzare con attenzione il contenuto delle argomentazioni riportate.
La finalità della presente comunicazione è esclusivamente informativa: favorire una conoscenza più completa della documentazione disponibile e incoraggiare valutazioni fondate su atti verificabili, senza sostituirsi alle competenti autorità amministrative, accademiche o giudiziarie.
Eventuali aggiornamenti documentali potranno contribuire a chiarire ulteriormente i profili ancora controversi, nell’interesse degli studenti, degli ex studenti e di tutti i soggetti coinvolti.
